
La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro (c.d. “Testo Unico”, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) contiene una serie di obblighi di comunicazione e notifica posti a carico del datore di lavoro nei casi in cui l’attività o i locali aziendali presentino caratteristiche particolari (ad esempio presenza di amianto, uso di locali sotterranei o seminterrati, ecc.).
Negli ultimi mesi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso chiarimenti operativi con riferimento a questi obblighi, in particolare sulle modalità, i contenuti, le tempistiche e le conseguenze sanzionatorie connesse ad adempimenti errati o mancati.

In questo articolo approfondiamo i principali chiarimenti, le implicazioni per le imprese e i passi pratici da seguire.
Quadro normativo essenziale
Prima di entrare nei chiarimenti INL, è utile ricordare alcune norme chiave:
- Articolo 250 e articolo 256 del D.Lgs. 81/08
Queste disposizioni riguardano gli obblighi di notifica che il datore di lavoro deve inviare all’organo di vigilanza prima di intraprendere lavori con rischio amianto o demolizione/rimozione di materiali contenenti amianto.
In particolare:
- L’art. 250 prevede la notifica preventiva (descrittiva) all’organo competente prima dell’esecuzione dei lavori con amianto.
- L’art. 256 richiede che, nei casi di demolizione o rimozione, venga predisposto e inviato un piano di lavoro dettagliato contenente le misure di sicurezza previste.
Se entro 30 giorni dall’invio non vengono formulate richieste o prescrizioni, i lavori possono iniziare.
(Cfr. interpretazione delle modalità operative recenti) Insic
- Articolo 65 del D.Lgs. 81/08 (modificato dalla Legge 203/2024)
Disciplina l’uso di locali chiusi sotterranei o seminterrati come ambienti di lavoro e stabilisce che, in deroga al divieto generale, l’utilizzo è possibile a condizione che:
- non si producano emissioni di agenti nocivi;
- siano rispettati i requisiti applicabili dell’Allegato IV (illuminazione, ventilazione, microclima, igiene, impianti, ecc.);
- si effettui una comunicazione preventiva all’INL (prima il regime era di autorizzazione in deroga presso le ASL).
I chiarimenti operativi INL sono fondamentali per orientare l’applicazione di questa disciplina nelle imprese che intendono utilizzare locali interrati o seminterrati per attività lavorative. Lavoro Facile+4Insic+4Safety Group+4
https://www.parallelo45roma.it/calendario/
Cosa ha chiarito l’INL: principali novità operative
L’INL, con la Nota prot. n. 5945 del 8 luglio 2025, ha fornito indicazioni operative in tema di uso in deroga dei locali sotterranei/seminterrati (art. 65) e delle verifiche che gli organi ispettivi dovranno effettuare. Insic+3LavoroSi+3Made Hse+3
In parallelo, restano attuali gli obblighi di notifica per attività con amianto secondo gli artt. 250 e 256, per i quali l’INL ha ribadito le sue competenze e modalità operative. Insic
Ecco le principali indicazioni:
1. Competenza e autorità competente
- Con la Legge n. 215/2021, l’INL ha assunto competenza primaria in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i settori produttivi, affiancandosi (e in alcuni casi integrandosi) con le ASL. Insic+2ispettorato.gov.it+2
- Pertanto, le comunicazioni di cui agli articoli 250, 256 (amianto) e 65 (locali sotterranei/seminterrati) devono essere indirizzate all’ufficio territoriale INL competente, anche ove permanga il coinvolgimento delle strutture ASL nei pareri tecnici. Safety Group+3Insic+3Insic+3
2. Definizione dei locali e riferimento normativo locale
L’INL ha chiarito che, in mancanza di una definizione univoca nazionale di “locale interrato” o “seminterrato”, per ciascuna comunicazione si deve fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente nel territorio dove è situato l’immobile. Made Hse+2Safety Group+2
A titolo esemplificativo, la Nota citata richiama la distinzione offerta dal Regolamento edilizio-tipo (DPR 380/2001):
- Piano interrato: soffitto completamente al di sotto della quota del terreno adiacente;
- Piano seminterrato: pavimento parzialmente sotto la quota del terreno, soffitto parzialmente al di sopra.
Ma si ribadisce che la definizione concreta deve essere valutata in base all’ordinamento locale. Made Hse+1
3. Esclusioni dall’obbligo di comunicazione
L’INL ha previsto alcune fattispecie escluse dall’obbligo di presentare la comunicazione in deroga (art. 65) per locali sotterranei/seminterrati:
- locali con presenza lavorativa occasionale e con utilizzo inferiore a 100 ore/anno, come ad esempio bagni, vani tecnici, spogliatoi, locali caldaie, vani di servizio. Insic+3Safety Group+3Made Hse+3
- locali tecnici o ambienti con caratteristiche di uso marginale, purché non comportino emissioni nocive. Made Hse+1
Queste esclusioni servono a evitare un regime di comunicazione per ogni uso minimo o accessorio, concentrando l’attenzione normativa sui casi a maggiore potenziale rischio.
4. Contenuto minimo della comunicazione
Quando il datore di lavoro è obbligato a inviare la comunicazione in deroga (art. 65), questa deve contenere almeno:
- Relazione descrittiva dell’attività/lavorazioni previste, con la specifica che non si produrranno emissioni di agenti nocivi e che saranno rispettati i requisiti applicabili dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08. Safety Group+3Made Hse+3Insic+3
- Asseverazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, che attesti:
- l’agibilità e conformità urbanistica/edilizia del locale;
- la conformità igienico-sanitaria;
- il rispetto dei requisiti di illuminazione, ventilazione, microclima e impiantistica;
- l’assenza di emissioni nocive previste.
(In sintesi, che il locale soddisfa gli obblighi previsti per i luoghi di lavoro dell’Allegato IV) Made Hse+2Insic+2
La documentazione è assegnata al “Processo Servizi all’Utenza” dell’INL, il quale effettua una verifica formale della completezza. Se risulta carente, entro 30 giorni l’INL richiede integrazioni e vieta temporaneamente l’uso dei locali fino alla regolarizzazione. LavoroSi+3Made Hse+3Insic+3
5. Tempi, decorrenza e avvio dell’attività
- Una volta presentata la comunicazione completa e corretta, l’INL ha fino a 30 giorni per evadere, richiedere integrazioni o formulare prescrizioni; in mancanza di riscontro nell’arco di tali 30 giorni, il datore di lavoro può avviare l’uso del locale in deroga. LavoroSi+3Insic+3Insic+3
- È vietato iniziare l’attività prima del decorso dei 30 giorni o prima del riscontro favorevole o della richiesta di integrazioni: tale uso anticipato costituisce violazione dell’art. 65, comma 1 del D.Lgs. 81/08. LavoroSi+3Made Hse+3Safety Group+3
6. Controlli, vigilanza e sanzioni
L’INL ha stabilito che le comunicazioni saranno oggetto di controlli prioritari, in particolare per le attività con potenziale rischio (verniciatura, saldatura, uso di solventi, tipografie, lavanderie, officine, falegnamerie) Safety Group+3Made Hse+3Insic+3
Quanto alle conseguenze in caso di irregolarità, la Nota distingue quattro casi principali e relative azioni:
https://www.parallelo45roma.it/calendario/
CasisticaConseguenze / AzioniDichiarazioni non veritiereNotizia di reato ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000; contestazione della violazione dell’art. 65, co. 1; prescrizione e obbligo di interruzione dell’attività. Made Hse+2Insic+2Violazione dei requisiti dell’Allegato IVContestazione della violazione ex art. 65, co. 2; verbale di prescrizione per adeguamento. Made Hse+1Asseverazione non veritieraOltre alle misure previste nei casi precedenti: segnalazione all’Ordine/Albo del tecnico e notizia di reato ai sensi dell’art. 482 c.p. Made Hse+1Uso anticipato dei locali (prima dei 30 giorni o senza riscontro)Contestazione della violazione art. 65, co. 1; prescrizione; divieto di prosecuzione delle operazioni. Made Hse+2Safety Group+2
Tali sanzioni possono assumere valenza sia di natura amministrativa che penale, a seconda della gravità delle condotte riscontrate.
7. Integrare con gli obblighi amianto (artt. 250 – 256)
Pur non essendo oggetto principale della nota recente, l’INL ha altresì ribadito che gli obblighi di notifica preventiva nelle attività con amianto restano operativi e devono essere indirizzati all’organo di vigilanza competente — ossia l’INL o l’ASL, secondo la specifica territorialità e regolamentazione locale — con modalità telematiche e con i contenuti minimi prescritti (ubicazione, quantitative/manipolazioni, misure previste, durata, numero lavoratori interessati). Insic

Implicazioni pratiche per le imprese
Alla luce dei chiarimenti INL, ecco alcuni suggerimenti pratici che le imprese e i professionisti (RSPP, consulenti, tecnici edilizi) dovrebbero considerare:
- Mappatura dei locali aziendali
Verificare se l’azienda utilizza locali interrati o seminterrati, in che misura e con quale frequenza, anche per attività accessorie. Se il locale è già in uso da tempo, verificare se rientra nelle esclusioni (meno di 100 ore/anno, uso occasionale).
- Controllo degli strumenti urbanistici ed edilizi locali
Consultare il regolamento edilizio comunale vigente per conoscere come il Comune interpret i concetti di “interrato” e “seminterrato”.
- Predisposizione della documentazione tecnica
Affidarsi a un tecnico abilitato per elaborare la relazione descrittiva e l’asseverazione tecnica, con attenzione a:
- valutazione delle emissioni (devono essere assenti o trascurabili);
- rispettare i requisiti dell’Allegato IV (ventilazione, illuminazione, microclima, igiene, impianti);
- verifica della conformità urbanistica/edilizia;
- predisposizione della documentazione in modo chiaro e completo.
- Tempistiche e invio tramite PEC
Inviare la comunicazione in deroga tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività. Attendere l’esito 30 giorni prima di avviare l’uso.
- Monitoraggio e aggiornamenti
Se cambiano le condizioni operative (es. nuove lavorazioni, aumento dell’esposizione, modifiche impiantistiche), valutare la necessità di nuova comunicazione o integrazione.
- Verifica delle notifiche amianto
Se l’attività comporta rischio amianto, assicurarsi che le notifiche previste dagli artt. 250 e 256 siano state correttamente inviate e protocollate.
- Preparazione alla vigilanza ispettiva
Le comunicazioni che riguardano attività ad alto rischio sono soggette a controlli prioritari. Essere pronti a documentare la veridicità delle dichiarazioni tecniche, i requisiti rispettati e la coerenza con quanto dichiarato.
- Rispetto rigoroso dei divieti e delle prescrizioni
L’uso anticipato del locale, dichiarazioni non veritiere o asseverazioni non accurate espongono a gravi sanzioni, anche penali. Evitare scorciatoie e agire in modo trasparente e documentato.
https://www.datasentia.com/sicurezza-sul-lavoro-richiesta-preventivo/
Conclusione
I chiarimenti recenti dell’INL rappresentano un importante passo verso una maggiore certezza applicativa per le imprese che intendono usare locali interrati o seminterrati per attività lavorative. Se adottati con rigore, consentono di gestire in modo strutturato e conforme i rischi legati a illuminazione, ventilazione, microclima e potenziali emissioni.
Tuttavia, l’operatività corretta richiede uno stretto raccordo tra soggetti tecnici (professionisti progettisti, tecnici HSE), consulenti in materia di sicurezza e l’ufficio interno aziendale — al fine di predisporre comunicazioni puntuali, tempestive e corrette.








